Le categorie di enti che possono beneficiare degli interventi della Fondazione devono essere prive di scopi di lucro e di connotazioni partitiche o sindacali e devono operare in modo esclusivo o prevalente a beneficio di persone svantaggiate nei settori di intervento della Fondazione e sono:
- Organizzazioni di volontariato; - Fondazioni; - Associazioni riconosciute o non riconosciute; - Comitati, consorzi o enti affini che abbiano la base sociale formata al 100% da cooperative sociali; - Cooperative di solidarietà sociale; - Enti pubblici o pubblico-privati le cui attività ricadano prevalentemente nell’ambito dei settori d’attività della Fondazione, compresi i consorzi a partecipazione pubblica, quali per esempio Aso e Asl, cliniche universitarie, Università e istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; - Enti pubblici territoriali aventi finalità di carattere generale, quali Comuni, Comunità Montane e Provincia, limitatamente a iniziative connotate da particolare rilievo nella sfera dei settori di attività della Fondazione; - Enti religiosi di diversa natura giuridica per la realizzazione di iniziative nella sfera esclusiva dei settori d’attività della Fondazione;
Sono esclusi da qualsiasi forma di finanziamento, erogazione o sovvenzione sia enti aventi fini di lucro o imprese di qualsiasi natura con eccezione delle imprese sociali, sia partiti e movimenti politici e loro articolazioni, sia Organizzazioni sindacali e di patronato, sia associazioni sportive professionali. Le erogazioni e sussidi a persone fisiche bisognose o l’elargizione di borse di studio e premi sono regolamentate secondo criteri specifici. I beneficiari devono, con lettera firmata dal loro legale rappresentante, impegnarsi in modo formale ad utilizzare le risorse messe loro disposizione dalla Fondazione esclusivamente per i fini e nei tempi stabiliti da quest’ultima. Qualsiasi modifica deve essere concordata con essa, pena la revoca del contributo. Essi inoltre non devono avere comportamenti discriminatori e condizionamenti ideologici o politici o determinati dal sesso, dalla razza, dal credo religioso o ideologico, dallo stato civile dei destinatari finali dell’intervento. (estratto dell'art. 5 del Regolamento Attività Istituzionali) |