Fondazione della comunità della Riviera dei Fiori
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Statuto

Art. 1
DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una Fondazione avente le caratteristiche di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) denominata “Fondazione comunitaria della Riviera dei Fiori Onlus” o più brevemente Fondazione Riviera dei Fiori Onlus.
La locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo Onlus devono essere utilizzati nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
La Fondazione è regolata dal presente Statuto.
La Fondazione ha sede nel Comune di Imperia, in viale Matteotti 50.
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire uffici operativi nel territorio della provincia di Imperia nonché di trasferire l’ubicazione della sede legale purché essa permanga nell’ambito della provincia di Imperia.

Art. 2
SCOPO

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale nell’ambito territoriale della provincia di Imperia.
La Fondazione si propone di svolgere attività di pubblica utilità e di beneficenza direttamente a favore di soggetti svantaggiati e indirettamente a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ed Enti pubblici.
La Fondazione, in particolare:
a) promuove la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata a finanziamenti di attività di assistenza sociale e socio-sanitaria; beneficenza; tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; oltre che di attività di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, promozione della cultura e dell’arte, sport dilettantistico, dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate;
b) promuove direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da erogare – unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio – a favore di progetti e iniziative di cui alle sopra indicate finalità;
c) promuove e attua forme di collaborazione e integrazione con progetti di altre organizzazioni non lucrative che operano per la crescita sociale della comunità provinciale;
d) assiste coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali alla diffusione di una cultura della donazione offrendo anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche;
e) promuove e sostiene iniziative volte a creare, in varie forme, stabili fondi di dotazione destinati agli stessi suoi fini, relativamente a specifiche aree territoriali della provincia.
La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto integrative ovvero complementari delle stesse nei limiti consentiti dalla legge.
E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle elencate all'art. 10, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3
PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione é costituito dai beni mobili e immobili.
Tale patrimonio potrà venire alimentato con altre donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati, altre liberalità e contributi di coloro che apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione e vogliano contribuire al loro conseguimento.
Queste donazioni potranno anche essere gestite in amministrazioni separate secondo la volontà dei donatori.
Il patrimonio potrà essere incrementato anche attraverso il conferimento di fondi di dotazione provenienti da fondazioni già esistenti. In tal caso verrà costituito un fondo con proprio regolamento e avente la stessa denominazione della Fondazione originaria i cui frutti dovranno essere utilizzati rispettando il più possibile quanto stabilito dallo Statuto di quest’ultima.
Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile, in obbedienza al principio della prudenza e compatibilmente con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Art. 4
ENTRATE

Per l’adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
- redditi derivanti dal patrimonio di cui all’art. 3 del presente Statuto;
- contributi e liberalità di terzi, compresi Enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- redditi derivanti da eventuali attività connesse oppure accessorie.

Art. 5
ORGANI DELLA FONDAZIONE

Organi della Fondazione sono:
- il Presidente;
- i Vice Presidenti; 
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Segretario Generale;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 6
GRATUITÀ

Tutte le cariche statutarie di cui all'art. 5 del presente Statuto sono gratuite con la sola eccezione del Segretario Generale per il quale il Consiglio di Amministrazione può determinare un compenso.
Le spese potranno essere rimborsate solo nella misura preventivamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7
IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto. Il Presidente:
a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e, se nominato, il Comitato Esecutivo;
b) cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e tiene i rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni;
c) firma gli atti e le delibere del Consiglio e quanto occorra per l’esecuzione dei provvedimenti assunti; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la modifica se necessario;
d) adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno sottoponendolo a ratifica dell’Organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Art. 8
VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti, in numero non superiore a 2 (due), sono nominati dal Consiglio di Amministrazione che li sceglie tra i propri membri con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente.
Ciascun Vice Presidente può sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente ed è dotato degli stessi poteri.

Art. 9
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di 9 (nove) e non più di 15 (quindici) membri su decisione del Comitato di Nomina.
Il Consiglio di Amministrazione è nominato, in prima istanza, dal Fondatore.
Successivamente è composto da:
- un massimo di 4 (quattro) Consiglieri nominati dal Comitato di Nomina scelti tra i 10 (dieci) Soggetti attivi che hanno maggiormente contribuito al patrimonio della Fondazione con l’esclusione dei componenti del Comitato di Nomina;
- un massimo di 11 (undici) Consiglieri nominati dal Comitato di Nomina.
Il Comitato di Nomina, che opererà sulla base di un Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, è composto dalle seguenti Autorità:
- Presidente della Provincia di Imperia, che lo presiede;
- Vescovo della Diocesi di Albenga-Imperia;
- Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo;
- Presidente della Camera di Commercio della provincia di Imperia;
- Presidente del CE.S.P.IM. (Centro Servizi Per il Volontariato della provincia di Imperia);
- Sindaco di Imperia in qualità di Presidente del locale Distretto Socio-sanitario;
- Sindaco di Sanremo in qualità di Presidente del locale Distretto Socio-sanitario;
- Sindaco di Ventimiglia in qualità di Presidente del locale Distretto Socio-sanitario;
- Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Genova per il Polo di Imperia;
- Rappresentante della Fondazione Carige;
- Rappresentante della Compagnia di San Paolo.
Il Comitato verrà convocato 4 (quattro) mesi prima della scadenza del Consiglio e avrà 3 (tre) mesi per individuare il nuovo Consiglio. Qualora l’Autorità designante non provveda in tempo utile, la designazione stessa verrà richiesta al Presidente del Tribunale di Imperia.
I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati senza vincolo di mandato, durano in carica 4 (quattro) esercizi, scadono con l’insediamento del nuovo Consiglio e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
Se per qualsiasi ragione, uno o più Consiglieri vengono a mancare, questi verranno sostituiti con le stesse modalità della nomina precedente; i Consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato degli altri Consiglieri. I mandati di durata inferiore ai 12 (dodici) mesi non verranno calcolati ai fini della possibilità di essere rinominati.
Se viene a mancare la metà più uno dei Consiglieri, l’intero Consiglio decade e il Comitato come sopra individuato provvederà a nominare i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione.
Nel frattempo, i Consiglieri rimasti restano in carica per gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 10
INELEGGIBILITÀ, DECADENZA ED ESCLUSIONE

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che:
- si trovino in una delle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- ricoprano il ruolo di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, di membro del Governo o della Corte Costituzionale;
- siano membri di altri Organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di Organi della Unione Europea e della Magistratura ordinaria e speciale;
- ricoprano il ruolo di Consigliere Regionale, Consigliere Provinciale e Consigliere dei Comuni della provincia di Imperia con oltre 500 residenti, ovvero siano componenti delle Giunte Regionali, Provinciali o dei Comuni della provincia di Imperia con oltre 500 residenti.
I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo 3 (tre) assenze consecutive ingiustificate.
Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:
- il mancato rispetto delle Norme statutarie e dei Regolamenti emanati;
- l’aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine della Fondazione.
L’esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio d’Amministrazione.

Art. 11
POTERI

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di straordinaria e ordinaria amministrazione tra i quali figurano quelli di:
a) eleggere il Presidente, uno o due Vice Presidenti e di nominare i membri del Comitato Esecutivo nel caso si reputi necessaria la costituzione dello stesso;
b) deliberare sulla costituzione e sulla composizione, sui compiti e poteri di eventuali commissioni formate anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
c) deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Comitato Esecutivo;
d) deliberare, con la maggioranza qualificata dei 2/3 (due/terzi) dei Consiglieri in carica, eventuali modifiche dello Statuto;
e) redigere ed approvare entro il mese di novembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo;
f) stabilire le Direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
g) delegare al Presidente, ai Vice Presidenti, al Comitato Esecutivo, a singoli Consiglieri o al Segretario Generale particolari poteri definendo le relative deleghe;
h) deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà, per questi ultimi, di delega al Presidente e ai Vice Presidenti - anche via disgiunta tra loro - e al Comitato Esecutivo;
i) approvare eventuali Regolamenti interni;
j) nominare il Segretario Generale, determinando la durata dell’incarico e l’eventuale compenso;
k) deliberare, con la maggioranza dei 3/4 (tre/quarti), l’estinzione dell’Ente e/o la sua fusione con altri enti analoghi, stabilendo la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dall’art. 19 del presente Statuto.

Art. 12
ADUNANZE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente; si riunisce di norma ogni trimestre, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario oppure quando ne facciano richiesta almeno 1/3 (un/terzo) dei Consiglieri, con indicazione degli argomenti da trattare.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione oppure in altro luogo che sarà indicato nell’avviso di convocazione.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale nel relativo libro.
L’avviso di convocazione del Consiglio, contenente l’elenco degli argomenti da trattare, deve essere spedito ai Consiglieri e ai membri del Collegio dei Revisori almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l’adunanza a mezzo lettera, telefax, messaggio di posta elettronica da recapitare al domicilio degli interessati. In caso d’urgenza, è ammessa la convocazione mediante telegramma, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno due giorni prima della data dell’adunanza.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito se è presente la maggioranza degli Amministratori che lo compongono, ove lo Statuto non richieda maggioranze più elevate.
Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo Statuto, devono essere prese a maggioranza assoluta dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale iscritto nell’apposito Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e devono essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Art. 13
COMITATO ESECUTIVO

La Fondazione può dotarsi di un Comitato Esecutivo composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri.
Il Comitato è costituito dal Presidente, dai Vice Presidenti e da non più di altri 4 (quattro) membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.
Al Comitato Esecutivo competono, su delega e sotto il controllo del Consiglio, i poteri di ordinaria amministrazione.
Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente di norma ogni mese, ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario oppure su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, mediante avviso da recapitare agli interessati entro 3 (tre) giorni dalla data dell’adunanza, mediante lettera, telefax o messaggio di posta elettronica. In caso d’urgenza, è ammessa la convocazione mediante telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica entro 24 (ventiquattro) ore dalla data fissata per la riunione.
Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere presente la maggioranza dei membri del Comitato stesso.
Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni del Comitato esecutivo devono constare da Verbale iscritto nell’apposito Libro delle adunanze e deliberazioni del Comitato Esecutivo e devono essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Art. 14
SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che determina la durata della carica e l’eventuale compenso. Egli collabora:
- alla preparazione dei Programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione agli Organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
- all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.
Il Segretario Generale cura altresì la gestione dei Programmi di attività della Fondazione, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo con parere consultivo, ma senza diritto di voto e redige i relativi verbali.

Art. 15
COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili conservato presso il Ministero della Giustizia. Sono nominati per la prima volta dal Fondatore e successivamente dal Comitato di Nomina, di cui all'art. 9 del presente Statuto, che ne individua anche il Presidente.
Il Collegio dei Revisori deve controllare l’amministrazione della Fondazione, vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità.
I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato e decadono dalla carica dopo 3 (tre) assenze consecutive ingiustificate.
I Revisori durano in carica 4 (quattro) esercizi e possono essere riconfermati una volta.
Il Libro dei Verbali del Collegio dei Revisori è tenuto a cura dello stesso Collegio.

Art. 16
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri nominati in prima istanza dal Fondatore quindi dal Comitato di Nomina, di cui all’art. 9 del presente Statuto, e durano in carica 4 (quattro) esercizi.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere eventuali controversie che sorgessero tra gli Organi della Fondazione, tra la Fondazione e i donatori e tra la Fondazione e i beneficiari delle somme; quale Organo d’appello delibera circa la decadenza ed esclusione dei Consiglieri di Amministrazione.
Il Collegio dei Probiviri giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Art. 17
BILANCIO

L’esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Nei termini previsti dallo Statuto e nelle forme previste dalla legge, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo. Quest’ultimo deve essere accompagnato da una Relazione che illustri l’attività svolta dalla Fondazione nel suo complesso e l’andamento della gestione nei settori in cui essa ha operato, anche con riferimento ai singoli stanziamenti deliberati nell’esercizio.
La relazione deve anche informare sugli investimenti e accantonamenti effettuati e deve essere corredata dall’elenco dei Soggetti che hanno beneficiato dei contributi e degli stanziamenti avvenuti nell’esercizio, in qualsiasi forma avvenuti, con l’indicazione dell’importo stanziato.
Al bilancio consuntivo deve essere altresì allegata la Relazione del Collegio dei Revisori.
Il bilancio consuntivo ed i suoi allegati, unitamente all’elenco dei contributi stanziati, deve essere messo a disposizione della comunità provinciale e di chiunque lo richieda ed è trasmesso alla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 25 del C.C..

Art. 18
AVANZI DELLA GESTIONE

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione e di quelle ad esse direttamente connesse.
E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 19
SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento è fatto obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione ad altre Organizzazioni non Lucrative di utilità sociale (Onlus) o ai fini di utilità sociale sentito l'organismo di controllo - Agenzia per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2000.

Art. 20
NORME RESIDUALI

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto si intendono richiamate e applicabili le vigenti disposizioni di legge in tema di Fondazioni.

Art. 21
NORMA TRANSITORIA

In sede di costituzione sarà possibile non nominare il Presidente ma attribuire la rappresentanza legale a uno dei Consiglieri in attesa della nomina del Presidente da parte del primo Consiglio di Amministrazione.

Scarica lo Statuto (*.pdf)
Statuto Fondazione Riviera dei Fiori Onlus

 
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